Fatture e corrispettivi: le differenze

Amministrare un’attività commerciale significa avere ben chiara la differenza sostanziale che intercorre tra fatture, ricevute fiscali e scontrini.

Le ultime novità introdotte in questo ambito possono infatti destare più di qualche perplessità.

Ecco, quindi, le loro caratteristiche; le principali indicazioni rispetto alla relativa emissione e conseguenti adempimenti in materia di registrazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La fattura

Tra gli elementi più importanti che compongono la fattura vi sono:

  • l’imponibile
  • l’aliquota IVA
  • la distinzione tra totale al netto dell’IVA e totale lordo (ossia + IVA)

La fattura certifica le operazioni commerciali e ha lo scopo di identificare i soggetti tra i quali avviene una transazione commerciale e l’oggetto dell’operazione effettuata, che sia la cessione del bene o la prestazione di servizio.

La fattura elettronica

Da gennaio 2019 professionisti e aziende per ogni operazione B2B (da Business a Business) e B2C (da Business a Consumatore) sono stati chiamati a adeguarsi a quanto già previsto per altre categorie di lavoratori, provvedendo all’emissione della fattura elettronica.

Questo documento viene trasmesso in modalità telematica al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate e recapitato tramite lo stesso al soggetto ricevente.

La fatturazione elettronica prevede la creazione di un documento in formato XML, che sia inalterabile e integro nel tempo.

Tuttavia, alcune tipologie di vendita e specifici soggetti sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica:

  • i soggetti che rientrano nel regime forfetario, purché abbiano percepito proventi pari ad un max di 25 mila euro, nell’anno 2021
  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e che inviano i dati delle prestazioni attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS)
  • i piccoli produttori agricoli che erano esonerati anche in precedenza dall’emissione di fatture

Chi deve tenere il registro dei corrispettivi?

Esistono dei casi in cui i soggetti passivi IVA non hanno l’obbligo di emissione della fattura a fronte di un servizio prestato o di un bene ceduto.

In questi casi, è sufficiente il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale e della relativa compilazione del registro dei corrispettivi

Nello specifico, le attività obbligate alla tenuta e alla compilazione del registro dei corrispettivi sono le seguenti: commercianti al minuto (parrucchieri, giornalai, gelaterie e così via), grande distribuzione (bar, ristoranti e quant’altro), associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza scopo di lucro e pro loco.

d ogni modo non importa a quale regime fiscale appartengano i suddetti soggetti e relative attività.

Essi sono comunque tenuti a trasmettere in modo telematico i corrispettivi.

Ci sono comunque dei casi in cui vige l’obbligo dell’invio al portale Fatture e Corrispettivi, ma senza alcun obbligo di fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda proprio la fattura elettronica, sono esonerati da tale obbligo le cosiddette micro PIVA (ossia quelle che nel 2021 hanno percepito proventi ragguagliati ad anno non superiori a 25mila euro) per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024. 

Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o apre la Partita IVA nel 2022.

Ovviamente, con micro PIVA facciamo riferimento ai contribuenti operanti in regime agevolato, conosciuto ampiamente con la denominazione di regime forfettario.

Cosa si registra nei corrispettivi?

Nel registro dei corrispettivi vanno annotati i corrispettivi giornalieri (generalmente desumibili dagli scontrini o ricevute fiscali rilasciate).

Nell’ammontare dei corrispettivi giornalieri vanno anche compresi i corrispettivi, comprensivi di imposta, delle operazioni:

  • effettuate con emissione di fattura, che deve essere comunque obbligatoriamente rilasciata se espressamente richiesta dal cliente
  • relative a immobili e beni strumentali

Nel registro dei corrispettivi, per ciascuna tipologia di operazione effettuata, viene richiesta l’annotazione dei seguenti dati:

  • gli importi delle operazioni imponibili (comprensivi delle relativa imposta incorporata nel corrispettivo) distinti secondo l’aliquota applicabile (4%, 10%, 22%)
  • gli importi delle operazioni non imponibili
  • gli importi delle operazioni esenti IVA
  • gli importi delle operazioni soggette al regime del margine
  • gli importi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in un altro stato UE

Anche se non obbligatorie, possono essere annotate anche la data di registrazione e la descrizione dell’operazione.

Invece, dovranno obbligatoriamente essere annotate eventuali variazioni per rettifiche o correzioni ed il numero iniziale e numero finale delle fatture emesse nel giorno oltre che, se effettuate, le operazioni non rilevanti a fini IVA.

I requisiti del registro dei corrispettivi e lo scorporo dell’IVA

Ogni registro dei corrispettivi deve contenere i seguenti dati:

  • numero su ogni singola pagina in sequenza
  • anno di registrazione

Trattandosi di un documento fiscale originale, deve essere privo di parti rovinate, macchie, abrasioni, spazi vuoti o sezioni non leggibili.

Il registro dei corrispettivi è dunque la base per procedere con le operazioni di liquidazione IVA mensile o liquidazione IVA trimestrale

A partire dalla registrazione degli importi delle operazioni è possibile verificare i prezzi IVA inclusa e scorporare il prezzo netto e l’importo dell’imposta per stabilire l’IVA a credito e debito

Di seguito illustriamo un esempio pratico per comprendere meglio i vari passaggi:

Il signor Verdi ha acquistato una scrivania da ufficio il cui prezzo è pari a 350 euro incluso il 22% IVA.

La proporzione da utilizzare per conoscere l’importo esatto della base imponibile è la seguente:

100:122=base imponibile:350

dove 122 corrisponde a 100 + aliquota IVA (in questo caso pari al 22%) e 350 corrisponde al prezzo inclusa IVA della scrivania

La base imponibile è dunque= (100*300)/122 = 286,88 euro

L’importo IVA si ricava sottraendo all’importo inclusa IVA la base imponibile.

Nella pratica questo si traduce come segue:

350 – 245,90 = 63,12 euro

In realtà, per evitare tutti questi passaggi, si può anche semplicemente dividere il prezzo totale per 1,22 (quando l’IVA applicata è pari al 22%).

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