TFR in busta paga: guida al calcolo

Quando si parla di contratti di lavoro da dipendente, o subordinati, non si può fare a meno di nominare il TFR.

Si tratta dell’acronimo che sta per “trattamento di fine rapporto”.

Il TFR è la somma di denaro che spetta al dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro per una qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni o età pensionabile).

È una retribuzione differita che si riceve dopo la cessazione del rapporto di lavoro e viene calcolata in rate annuali.

In alcuni casi, viene anche chiamato semplicemente “liquidazione”, è la stessa cosa.

Per quantificare l’importo del TFR da corrispondere al momento della cessazione del rapporto di lavoro è sufficiente effettuare un “semplice” calcolo.

Infatti, per determinare l’importo totale, bisogna sommare lo stipendio annuo e dividerlo per 13,5.

Tale importo deve poi essere aggiornato annualmente per stabilire un “indice di rivalutazione” pari al 75% del tasso di inflazione più un valore fisso dell’1,5%.

Posto in questo modo, può sembrare difficile, ma vi spiegheremo meglio il tutto nei prossimi paragrafi.

Come calcolare il TFR: formula e tasse

Vediamo allora, più nel dettaglio, come si calcola il TFR.

Per calcolare il trattamento di fine rapporto, si sommano tutte le quote di accantonamento (quindi la retribuzione annua lorda) e si dividono per il coefficiente fisso 13,5.

A questa cifra va sottratto lo 0,5% da destinare all’INPS come contributo pensionistico.

Il 31 dicembre di ogni anno si rivaluta l’importo progressivamente con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat.

Facciamo allora un esempio pratico:

Il primo anno di lavoro, si viene assunti con uno stipendio lordo di 24.000€.

Alla fine di quest’anno si sarà maturato un TFR di 1.777,78€ (24.000€: 13,5= 1.777,78€).

Il 31 dicembre dell’anno successivo, se lo stipendio lordo è rimasto lo stesso, ai 1.777,78€ di quota annua, va sommato l’1,5% più il 75% della percentuale di inflazione.

Quindi, se l’inflazione è aumentata dell’1%, la percentuale da calcolare sarà del 2,25%.

Il 2,25% di 1.777.78€ è 40€.

Al termine del secondo anno, si sarà maturato un TFR di: 1.777.78€ + 1.777.78€ + 40€= 3.595,56€.

E così via, anno per anno.

Dopo aver determinato la base imponibile totale del TFR, è necessario determinare l’aliquota media dell’imposta ad esso applicabile.

Ciò tiene conto dell’aliquota fiscale media che i lavoratori hanno subito per l’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi 5 anni.

Dopo tali operazioni, l’Agenzia delle Entrate ridefinisce l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota media dei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro e, se la differenza dell’imposta non pagata supera i 100 euro, emette avviso di pagamento a la persona interessata.

Può anche succedere che il datore di lavoro detragga più del dovuto: in questo caso, l’ufficio finanziario rimborsa più crediti.

In base al reddito annuo totale, vengono applicate anche delle riduzioni.

Come richiedere il TFR in busta paga e dove si trova

Quando viene concluso, per qualsiasi motivo, un rapporto di lavoro, il TFR arriva in busta paga ed è possibile trovarne la dicitura nella parte bassa.

Nella parte bassa della busta paga, infatti, è possibile trovare: tutte le trattenute fatte nel mese sullo stipendio lordo, la retribuzione utile al calcolo del premio INAIL, le varie detrazioni, i contatori progressivi di ferie e permessi maturati e, infine, la retribuzione netta.

La Legge di Stabilità del 2015 (basata anche sulla Legge numero 190 del 2014) prevedeva che i dipendenti che lavorano nel settore privato e che avessero almeno 6 mesi di anzianità, la possibilità di percepire il trattamento di fine rapporto anticipatamente e mensilmente.

Quindi, fino al giugno del 2018, i lavoratori che hanno fatto richiesta, hanno potuto percepire il TFR in busta paga, insieme allo stipendio netto.

A partire dal primo luglio del 2018, la possibilità di ottenere il TFR in busta paga è stata abolita.

Ad annunciarlo definitivamente è stato il messaggio INPS numero 2791 del 10 luglio 2018.

Secondo l’articolo 2120 del codice civile, è però possibile richiedere un anticipo del TFR se ci sono determinate condizioni.

I requisiti sono: si può richiedere solamente una sola volta, bisogna avere un rapporto di lavoro subordinato continuativo da almeno 8 anni (quindi con lo stesso datore di lavoro) e si può richiedere massimo il 70% della quota TFR maturata.

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