In merito al Superbonus 110%, restano bloccati i vecchi crediti; soluzione rinviata anche sulla responsabilità.
Infatti, le nuove direttive che consentono di trasferire i bonus a tutte le partite IVA, in assenza di modifiche normative o di chiarimenti interpretativi, si applicheranno solo alle comunicazioni inviate dallo scorso 1° maggio.
La partenza di questa semplificazione, in pratica, avrà il freno tirato.
Purtroppo, tutti si aspettavano che le nuove norme portassero allo sblocco totale del mercato delle cessioni, ma a conti fatti non sarà così.
A confermare questo casino sono gli stessi tecnici della Camera: infatti, il dossier di approfondimento sul 110% redatto dal Servizio Studi di Montecitorio è stato appena aggiornato.
A pagina 15 del documento, si ricorda che il decreto Aiuti è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che:
“Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul
corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di
consentire una sola cessione del credito d’imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo
a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero
a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.“
Limite alle cessioni
In sostanza, con la modifica appena approvata, il documento prosegue così:
“In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite IVA (con la sola eccezione dei consumatori)“.
Con un limite però: infatti, l’articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 50, precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Esiste, dunque, un confine preciso per la piena retroattività di questa disposizione, inserita da un emendamento nel passaggio in commissione.
Qui si stabiliva che le nuove disposizioni in materia di cessioni si applicano “anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati” prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
Non si andrà, tuttavia, a ritroso per sempre.
L’articolo 57 fissa infatti la barriera del 1 maggio; tuttavia questo famigerato 1 maggio è però una vecchia eredità.
Esso è stato inserito nella versione originale del decreto Aiuti, per delimitare l’entrata in vigore della vecchia norma – quella sulla cessione ai clienti professionali – e non è stato eliminato nel passaggio parlamentare.
E’ proprio da questo che nasce questo gran pasticcio.
Responsabilità dei cessionari
Anche la responsabilità dei cessionari, la quale avrebbe rappresentato l’altra modifica, è rimasta nei cassetti della Camera.
Il dossier è diventato esplosivo a partire dal 23 Giugno scorso.
Infatti: “in materia di superbonus e altri bonus edilizi, nel caso in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, che è maggiore per banche ed intermediari, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito, si configura la sua responsabilità in solido“.
Con questo chiarimento – pubblicato sulla circolare 23/E – l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato quindi con forza come chi acquista i crediti, nell’effettuare i controlli, debba avere una diligenza conforme al suo grado di professionalità, altrimenti può essere chiamato a rispondere “in solido”.
Piccola precisazioni: obbligato in solido, vuol dire che vi è un soggetto che deve adempiere a un determinato obbligo, nel quale è coinvolto anche un altro debitore; in questa situazione, il creditore può agire indistintamente nei confronti di entrambi.
Il fulcro attorno al quale ruotano le nuove regole sulle cessioni alle partite IVA è, esattamente, la qualificazione professionale degli acquirenti, che per definizione non devono essere consumatori.
Risulta legittimo, quindi, il dubbio che questi cessionari possano essere chiamati a controllare – pena una responsabilità solidale – cosa c’è dietro i crediti che stanno comprando.
Una condizione che rischia di fatto, di rendere inutilizzabile questa cessione del credito.
Le proposte di modifica
Fatte queste premesse e tirate le dovute conclusioni in merito a questi provvedimenti, stanno nascendo delle proposte di modifica, le quali vanno via via definendosi.
Una fra tutte è sicuramente quella che punta a risolvere il problema con una dichiarazione rilasciata dall’intermediario finanziario, nella quale si dà atto dell’effettuazione dei controlli, liberando chi compra.
Tante proposte che però sono state dichiarate inammissibili e che ora sono appese all’esito dei ricorsi.
Infine, vi sono discussioni in corso anche sul capitolo delle case unifamiliari.
La legge, prevede infatti che il Superbonus 110% spetti per le spese effettuate fino a dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento.